AO_434

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 AUTOMAZIONE OGGI 434 116 AVVOCATO Uso dell’auto aziendale no dei benefit aziendali più ambiti dai la- voratori è, senza dubbio, l’auto aziendale, ossia un’autovettura di proprietà del da- tore di lavoro, ovvero da quest’ultimo ot- tenuta tramite la stipulazione di contratti di noleggio o di leasing e successiva- mente concessa al lavoratore. Questo tipo di benefit è solitamente previsto per quei lavoratori che, in virtù del tipo di man- sioni che svolgono, hanno la necessità di effettuare numerosi spostamenti, ovvero alle categorie dirigenziali. Inoltre, questo benefit è principalmente disciplinato dal contratto individuale di lavoro, potendo essere concesso anche a un unico dipen- dente dell’azienda. L’auto aziendale può essere concessa al lavoratore con modalità differenti: a uso esclusivamente lavorativo, a uso promi- scuo, a uso personale. Nel primo caso, il lavoratore può utilizzare l’autovettura esclusivamente per ragioni lavorative, mentre nella seconda ipotesi può utiliz- zare l’autovettura sia per motivi lavora- tivi, sia per esigenze personali. In tal caso si parla dunque di un vero e proprio fringe benefit, cioè un ‘compenso in natura’ che, in linea generale, concorre alla forma- zione del reddito del lavoro dipendente. Relativamente all’auto aziendale con- U cessa a uso promiscuo, recentemente sono state introdotte importanti novità sotto il profilo della tassazione. Fino a luglio 2020 l’auto aziendale a uso promiscuo non era tassata sulla base del suo valore normale, bensì in base a un criterio forfettario fissato nella misura del 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno. A seconda del costo chilometrico, stabilito per ogni modello di auto e a cadenza annuale dall’ACI, si otteneva il corrispondente valore econo- mico da inserire in busta paga. Con la Legge di Bilancio 2020 per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020 valgono le nuove normative. La soglia del fringe benefit da tassare è stata ridotta per i veicoli più ecologici, mentre risultano penalizzate le vetture con maggiori emissioni di CO 2 , premiando di fatto l’utilizzo di mezzi aziendali elettrici e ibridi. Un altro tema di particolare rilevanza circa le auto aziendali è quello della responsabilità civile in caso di sinistro stradale. Infatti, qualora l’incidente sia stato causato dal dipendente per dolo o colpa, il giudice potrebbe condannarlo al risarcimento dei danni del veicolo all’azienda. In particolare, nel caso di comportamento colposo è necessario distinguere tra le ipotesi di colpa lieve o colpa grave. Nella prima ipotesi con alta probabilità il dipendente non sarà tenuto al risarcimento, diversamente, nel caso di colpa grave, potrebbe essere condannato a risarcire l’intero danno o la maggior parte di esso. Nel caso estremo in cui il dipendente avesse agito con dolo sarà ritenuto completamente responsabile dei danni cagionati. In ogni caso, parte della giurisprudenza ritiene che il datore di lavoro, a seguito della condanna da parte del giudice in tal senso, possa trattenere la somma necessaria all’eliminazione del danno all’auto aziendale decurtando l’importo dalla retribuzione mensile dovuta al lavoratore fino a un quinto dello stipendio. Inoltre, in caso di danni all’auto aziendale per colpa o dolo del dipen- dente, ovvero in caso di multe, il datore di lavoro può sottoporre il lavoratore al procedimento disciplinare ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970. Ciò è stato confermato ultimamente dalla Corte di Cassazione che, nella recente sentenza n.9.304 del 2021, si è espressa relativamente a un licenziamento per giusta causa comminato a un lavoratore per aver commesso un’infrazione del Codice della Strada e per aver successivamente assunto atteggiamenti disdicevoli in presenza degli agenti di polizia stradale intervenuti per il sinistro. In particolare, ha affermato che, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale non preveda un determinato comportamento, come la violazione del Codice stradale, come condotta idonea per intimare un licenziamento per giusta causa o altre sanzioni disciplinari, è necessario ricordare che gli elenchi contenuti nei Ccnl sono esemplificativi e non esaustivi, pertanto lasciano il Giudice del lavoro libero di procedere a un giu- dizio circa la gravità della condotta posta in essere dal dipendente, nonché sulla proporzionalità della sanzione comminata, individuando la sussistenza di una giusta causa di licenziamento anche nel caso in cui i fatti contestati al lavoratore non rientrino nelle fattispecie del licenziamento per giusta causa elencate nel Ccnl di riferimento applicabile. L’auto aziendale può essere concessa al lavoratore con modalità differenti: a uso esclusivamente lavorativo, a uso promiscuo, a uso personale ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 Cristiano Cominotto

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