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GENNAIO-FEBBRAIO 2022 AUTOMAZIONE OGGI 435 | 97 na delle principali forme di collaborazione commerciale in ambito lavorativo è il con- tratto di agenzia. Quest’ultimo è un accordo particolarmente diffuso nel mondo assicu- rativo e immobiliare che si caratterizza per il fatto che un soggetto, detto agente, è inca- ricato stabilmente di promuovere, per conto di un altro soggetto (detto preponente), la conclusione di contratti in una determinata zona. Pertanto, tale contratto si caratterizza per i seguenti elementi: • L’oggetto: ossia i prodotti o servizi che l’a- gente ha l’obbligo di promuovere • La zona all’interno della quale l’agente ha il compito di promuovere i prodotti e i servizi • Il corrispettivo che, ai sensi dell’art. 1748 del Codice Civile, è rappresentato da una provvigione. Pertanto, mediante il contratto di agenzia, entrambe le parti perseguono un preciso in- teresse, ovvero, l’agente svolge la sua attività nell’interesse a ottenere una retribuzione. Mentre, il preponente, ha come obiettivo la conclusione del maggior numero di affari. Il contratto di agenzia non dà vita a un rap- porto di lavoro di tipo subordinato. L’agente, infatti, può organizzare liberamente lo svol- gimento della sua prestazione lavorativa senza vincoli di orario, scegliendo la clientela e sopportando le spese dell’organizzazione. Tuttavia, l’autonomia di cui gode non è asso- luta, e vi sono alcuni aspetti che avvicinano la figura dell’agente a quella del lavoratore su- bordinato, facendolo rientrare, quindi, nella categoria dei lavoratori parasubordinati. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra agente e preponente si interrompa, l’ordinamento giuridico nazionale riconosce all’agente, in presenza di specifiche condizioni una serie di indennità a vario titolo, brevemente riassunte in ‘indennità di fine rapporto di agenzia’. Tali indennità sono: il Firr (Fondo Indennità Riso- luzione Rapporto), l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica. Il Firr è un accantonamento obbligatorio che il datore di lavoro è tenuto a versare all’E- nasarco a favore dell’agente. All’atto di ces- sazione del contratto di agenzia, l’Enasarco liquida direttamente all’agente le somme versate a suo favore dal preponente. L’indennità suppletiva di clientela, quando è dovuta, ha lo scopo di indennizzare l’a- gente per la futura perdita di provvigioni che dovrà sostenere in quanto, interrompendo il rapporto di agenzia, l’agente lascia al prepo- nente il pacchetto clienti che ha sviluppato fino a quel momento e che ha prodotto un determinato fatturato. L’indennità meritocratica è dovuta esclusi- vamente qualora l’agente abbia sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti già esi- stenti nella zona di competenza, ovvero abbia procurato nuovi clienti, e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari conclusi dall’agente. Alle sopra citate indennità di origine collettiva, si affianca l’art. 1.751 c.c. il quale fa corrispon- dere un’unica indennità all’agente al ricorrere delle seguenti condizioni: l’agente abbia pro- curato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente ne tragga tuttora vantaggio, ovvero che il pagamento di tale indennità sia ritenuto equo, tenuto conto le circostanze concrete, e in particolare le provvigioni. Ovviamente, l’indennità non sarà mai dovuta, sempre ai sensi dell’art. 1.751 c.c., se il contratto di agenzia si risolve per un’inadempienza im- putabile all’agente (la cosiddetta giusta causa), nel caso in cui è l’agente stesso a recedere dal contratto senza una valida ragione (a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità oma- lattia o morte), ovvero, quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente ceda a un soggetto terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia. Per le ragioni sopra esposte, si consiglia di valutare attentamente come interrompere il rapportodi lavorodi agenziadatocheda taledi- chiarazione ne discenderà la spettanza o meno delle indennità di fine rapporto all’agente. U Le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia Cristiano Cominotto ALP – Assistenza Legale Premium @cri625 AUTOMAZIONE OGGI Il contratto di agenzia non dà vita a un rapporto di lavoro di tipo subordinato, tuttavia l’autonomia di cui gode non è assoluta. Cosa fare quando il rapporto di lavoro tra agente e preponente si interrompe? AVVOCATO

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