AO_462

MAGGIO 2025 AUTOMAZIONE OGGI 462 | 95 AUTOMAZIONE OGGI l trasferimento del lavoratore disabile è un tema di grande rilievo nel diritto del lavoro, poiché intreccia i principi co- stituzionali di tutela del lavoro e di uguaglianza con le disposizioni specifi- che che mirano a garantire l’inclusione e la dignità di chi presenti una forma di disabilità. La Costituzione, infatti, agli articoli 3 e 4 ri- conosce sia la necessità di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica e sociale, sia il diritto al lavoro in condizioni dignitose. Da tali principi di- scende una serie di norme, tra cui la legge 5 febbraio 1992, n.104, che stabilisce diritti e agevolazioni fondamentali per le persone con disabilità o per chi le assiste. In partico- lare, essa individua una distinzione tra disa- bilità grave e non grave, qualificando come grave la situazione in cui ricorrano le condi- zioni previste dall’articolo 3 comma 3 della medesima legge, con conseguenti maggiori tutele per il lavoratore. Tale differenziazione rileva soprattutto in tema di trasferimento, poiché, se il lavoratore è portatore di una di- sabilità grave, la legge 104 stabilisce il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il divieto in capo al datore di lavoro di trasferire il lavora- tore senza il suo consenso (art. 33 co.6, l. n. 104 del 1992). Anche per chi non rientra nella fattispecie di disabilità grave, valgono comunque i principi generali di non discriminazione e di acco- modamento ragionevole, mutuati dal diritto europeo e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In forza di que- sti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione della disabilità, ad esempio, organizzando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento. Ciò significa che il da- tore di lavoro deve prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disa- bili di accedere a un lavoro e di svolgerlo, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanzia- rio sproporzionato. È necessario ricordare che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 2103 co.8, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Un trasferimento, quindi, non può essere deciso in maniera automatica, ma deve risultare funzionale a un corretto equilibrio tra le esigenze dell’a- zienda e le condizioni del lavoratore: occorre una valutazione puntuale dell’idoneità alla Il trasferimento del lavoratore disabile I mansione e dei possibili effetti sulla salute e sulla vita personale di chi è trasferito. Nel caso in cui il trasferimento risulti ille- gittimo perché non motivato da effettive necessità aziendali o perché avvenuto in vio- lazione di quanto previsto dalla legge 104, il lavoratore può agire in giudizio per far valere le proprie ragioni, domandando l’annulla- mento del provvedimento e il risarcimento dei danni subiti. Un altro aspetto interessante riguarda il lavo- ratore che presta assistenza a un familiare di- sabile in situazione di gravità, il quale risulta equiparato (in base all’articolo 33, comma 5, della legge 1992, n. 104) al lavoratore affetto da disabilità grave. In aggiunta, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il divieto di trasferimento senza consenso si applica anche ai lavoratori che assistono un familiare disabile il cui stato non rientri ne- cessariamente nella condizione di gravità, ampliando così le tutele in favore di chi si fa carico di un’assistenza continuativa e indi- spensabile (si veda da ultimo: ordinanza n. 25836 del 01.09.2022). In definitiva, l’ordinamento italiano mira a realizzare un difficile ma necessario bilan- ciamento: da un lato l’impresa conserva il potere di organizzare il proprio personale in funzione delle esigenze produttive, dall’altro il lavoratore con disabilità, sia essa grave o non grave, deve poter godere di adeguate forme di tutela che tengano conto delle sue peculiari necessità, in modo che la sua condi- zione non diventi motivo di discriminazione e non lo privi del pieno diritto di essere parte attiva e rispettata del mondo del lavoro. AVVOCATO Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto

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