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MARZO 2025 AUTOMAZIONE OGGI 460 | 95 AUTOMAZIONE OGGI e novità introdotte dalla Legge 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro ), chemodifica l’articolo26del De- creto Legislativo 151/2015 con l’inserimento del nuovo comma 7-bis, in vigore dal 12 gennaio 2025, rappresentano un ag- giornamento significativo nella disciplina delle assenze ingiu- stificate e delle dimissioni per fatti concludenti. Pur non essendo un concetto del tutto nuovo nell’ordinamento italiano, questa regolamenta- zione reintroduce e formalizza un meccanismo che consente di considerare risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenze ingiustificate prolungate oltre i ter- mini previsti. Tali modifiche hanno un impatto diretto sulla possibilità di accesso alla NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori subordinati che hanno perso in- volontariamente l’occupazione e ciò in quanto i cambiamenti normativi introdotti sono stati concepiti per contrastare alcune prassi abusive da parte dei lavoratori, finalizzate all’accesso alla NASpI. Infatti, fino all’entrata in vigore della Legge 203/2024, i lavoratori che intendevano interrompere il rapporto senza rinunciare all’in- dennità di disoccupazione ricorrevano stra- tegicamente a periodi prolungati di assenza ingiustificata, inducendo i datori di lavoro a procedere con il licenziamentodisciplinare, così come previsto dai Ccnl. Questa prassi, tuttavia, rappresentava un uso improprio degli ammor- tizzatori sociali. Con le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 e dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015, questomeccanismonon è più possibile: con l’entrata in vigore del nuovo qua- dro normativo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore qualora l'as- senza ingiustificata superi i termini stabiliti dal contratto collettivo applicabile oppure, in as- senza di una previsione contrattuale specifica, quando superi i quindici giorni di calendario. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune disposizioni relative alle giornate di as- senza ingiustificata contenute inalcuni dei Con- tratti collettivi nazionali più applicati in Italia: • Ccnl Metalmeccanica Industria, art. 9, Se- zione IV, TitoloVII, lettera f): “ Assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un annonel giorno seguentealle festivitàoalle ferie ”. • Ccnl Commercio – Confcommercio, art. 238, Sezione IV, TitoloV, Capo XXI: “Si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione”. Superata la sogliaprevistadai Contratti collettivi nazionali o il termine di 15 giorni previsto dalla legge, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, solo se intende far valere l'assenza per risolu- zione del rapporto di lavoro e non automatica- mente per ogni assenza ingiustificata, l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare eventuali cause giustificative. Tale meccanismo configura le di- missioni per fatti concludenti, eliminando la ne- cessitàdi unatto formaledapartedel lavoratore. L’Ispettorato deve concludere le verifiche entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto AVVOCATO Dimissioni per fatti concludenti e assenze ingiustificate AUT I O L Tuttavia, è fondamentale che i lavoratori ab- biano strumenti adeguati alla tutela dei propri diritti, specialmente nei casi in cui l’assenza sia stata determinata da fattori indipendenti dalla loro volontà, come cause di forza maggiore o comportamenti imputabili al datore di lavoro. Pertanto, le nuove disposizioni prevedono due importanti eccezioni: il rapportodi lavoronon si intende risolto se il lavoratore dimostra l’impos- sibilità di comunicare, se l’assenza è dovuta a fatti imputabili al datore di lavoro, o se l’Ispetto- rato rileva la non veridicitàdella comunicazione del datore di lavoro. In tal caso, l’Ispettorato co- munica la necessità di ricostituire il rapporto di lavoro. Sotto il profilo delle implicazioni pratiche, la nuova normativa, che prevede il meccanismo in base al quale il rapporto di lavoro si consi- dera risolto per volontà del lavoratore quando l’assenza ingiustificata supera i termini previsti, senzanecessitàdi un licenziamentodisciplinare, rappresentaper i datori di lavorouno strumento che semplifica significativamente la gestione delle assenze ingiustificate, evitando, appunto, la necessità di avviare procedimenti disciplinari, con conseguente riduzione degli oneri ammi- nistrativi e con rilevanti vantaggi economici, tra cui l’eliminazione dell’obbligo di pagamento del ticket di licenziamento e la possibilità di trattenere dalle competenze di fine rapporto del lavoratore dimissionario l’indennità di man- cato preavviso. Inoltre, preclude al lavoratore la possibilità di impugnare il licenziamento per giusta causa, evitando il rischio di controversie legali e di eventuali risarcimenti o indennità che potrebbero scaturire da un giudizio. Le modifi- che introdotte dal legislatore in tema di assenze ingiustificate e dimissioni per fatti concludenti si inseriscono, dunque, in un quadro più ampio di riforma del mercato del lavoro.
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